La Legge n. 219/2017 “Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento” ha istituito le D.A.T. (Disposizioni anticipate di trattamento), al fine di promuovere la piena dignità e il rispetto delle persone, anche nella fase terminale della vita umana.
Cosa sono:
Sono delle disposizioni che la persona, in previsione dell’eventuale futura incapacità di manifestare la propria volontà, può esprimere in merito all’accettazione o al rifiuto di determinati:
- accertamenti diagnostici;
- scelte terapeutiche;
- singoli trattamenti sanitari.
L’iscrizione nel Registro è riservata ai soli cittadini maggiorenni capaci di intendere e di volere residenti nel Comune.
La Legge n. 219/2017 dispone che le D.A.T. devono essere redatte:
- per atto pubblico
- per scrittura privata autenticata
- per scrittura privata semplice consegnata personalmente dal disponente all’Ufficio di Stato Civile.
Come fare:
- scaricare dai siti internet dedicati e redigere la Disposizione Anticipata di Trattamento (D.A.T.) debitamente sottoscritta dal disponente;
- presentarsi nei giorni di apertura degli sportelli con un valido documento di identità, copia dello stesso e copia del documento d'identità del fiduciario e modulo della D.A.T. non necessariamente in busta chiusa;
- l’impiegato ricevente provvede a registrare la documentazione ricevuta e a conservare la stessa in luogo sicuro;
- al Disponente viene rilasciata ricevuta, con il numero di protocollo, dell’avvenuto deposito della D.A.T.
L’iscrizione nel Registro potrà essere revocata dal Disponente in qualunque momento.
Si può modificare la Disposizione Anticipata di Trattamento.
Il dichiarante può modificare la propria D.A.T. in qualunque momento.