In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 riguardante la: “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“. Il 19 gennaio 2017 sono state emanate le disposizioni (decreti legislativi n. 5, 6 e 7, in vigore dall'11/02/2017) per l'applicazione delle norme.
In cosa consistono le Unioni Civili
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Il regime patrimoniale
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni (comporta che ciascun unito civilmente conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l’unione e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva) ; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni (comporta che i beni acquistati dagli uniti civilmente insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due uniti civilmente i quali indipendentemente dall'apporto reale di ognuno ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente all’unione e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile).
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Il cognome
Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
Le parti possono indicare il cognome comune per l'intera durata dell'unione. Esempio: Unione tra i signori NERI e VERDI, le parti possono scegliere l'uno o l'altro come cognome della coppia. Qualora venga scelto NERI, il sig. VERDI potrà anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, e quindi potrà chiamarsi VERDI NERI o NERI VERDI.
La scelta del cognome comune non comporta una modifica a livello anagrafico, e non implica che i figli minorenni degli uniti civilmente debbano cambiare il proprio cognome.
Diritti e doveri
Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).
Scioglimento dell’unione civile
L’Unione civile si scioglie in caso di :
- morte di una delle parti
- per volontà delle parti manifestata anche disgiuntamente all’Ufficiale di Stato civile del comune di residenza di una delle parti o di quello in cui è iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione, dopo tre mesi dalla richiesta, con le procedure di cui all’art. 12 della legge 162/2014.
- a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ai sensi dell’art. 6 della legge 162/2014.
- nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e 2), lettere a), c), d) ed e) della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio)
- per rettificazione di sesso di una delle parti
Non si applica all’unione civile la separazione personale tra le parti, come avviene nel caso di matrimonio.
La domanda di scioglimento dell’unione può essere proposta al Tribunale ordinario, oppure al Sindaco (articolo 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014; oppure agli avvocati (articolo 6 D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014.