Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, i certificati rilasciati dalle Pubbliche amministrazioni, attestanti stati, fatti e qualità personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata (certificati relativi a nascita, morti, ecc).
Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio (residenza, stato di famiglia, ecc).
Dal 1 gennaio 2012, a seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40, D.P.R. 445/2000). Pertanto, gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia, contestuali, esistenza in vita, eccetera) è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria (€0,52).
Autocertificazioni
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma è gratuito (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria l’autenticazione della firma.