Richiedere la separazione o il divorzio

Servizio attivo

Dall'11 dicembre 2014 è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, però a determinate condizioni.

A chi è rivolto

Tutti i cittadini.

Descrizione

Dall'11 dicembre 2014 è possibile ottenere la separazione e il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, però a determinate condizioni.
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
  • Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
  • Inoltre l’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad ECCEZIONE dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico

Come fare

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile

  • Per rendere la dichiarazione di separazione o divorzio occorre presentare agli sportelli dei Servizi Demografici le dichiarazioni previste (vedi allegato), comprensive della copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti. L’Ufficiale dello Stato Civile, verificherà le dichiarazioni e richiamerà per fissare un appuntamento per l’atto di separazione o divorzio.
  • Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
  • Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
  • Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;

La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.Attenzione: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.

Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;


che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;
  • di figli maggiorenni incapaci;


che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del P.M., al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)


Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Arluno potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale.

L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente da entrambi gli avvocati, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati. La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta. Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile). L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.

Cosa serve

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).

La procedura prevede:

  • in assenza di figli minori;
  • in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;
  • di figli maggiorenni incapaci;

che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del P.M., al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Arluno potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale.

L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente da entrambi gli avvocati, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.

La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati. La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta. Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile). L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.

Cosa si ottiene

L'atto di separazione.

Tempi e scadenze

Con l’entrata in vigore della Legge 6 Maggio 2015, n.55 (Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi) sono variati i termini per poter divorziare: devono essere trascorsi almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione innanzi al Presidente del tribunale nella procedura di separazione personale o almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, senza che sia ripresa la convivenza tra gli stessi (art.3, primo comma, numero 2),lettera b) della legge 1/12/1970, n.898 come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n.55).

Costi

Tutta la procedura ha un costo di 16,00 Euro, da pagarsi in contanti al momento della sottoscrizione dell'accordo.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano:

  • figli minori di entrambi i coniugi;
  • figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti.
  • Inoltre l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, liquidazioni una tantum, ecc.), ad eccezione dell'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Stato Civile

Piazza Alcide De Gasperi, 7, 20004 Arluno MI, Italia

Telefono: 029039921
Email: elettorale@comune.arluno.mi.it
PEC: comune.arluno@pec.regione.lombardia.it
Fax: 0290376645
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Pagina aggiornata il 27/06/2024