Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale dello Stato Civile
- Per rendere la dichiarazione di separazione o divorzio occorre presentare agli sportelli dei Servizi Demografici le dichiarazioni previste (vedi allegato), comprensive della copia di un documento di identità o di riconoscimento valido di entrambe le parti. L’Ufficiale dello Stato Civile, verificherà le dichiarazioni e richiamerà per fissare un appuntamento per l’atto di separazione o divorzio.
- Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare personalmente (non è ammessa la procura) innanzi all’Ufficiale di Stato Civile;
- Nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
- L’Ufficiale dello Stato Civile deciderà con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma dell'accordo stipulato;
- Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.Attenzione: non è possibile modificare la data della conferma dell'accordo, nemmeno per ragioni di forza maggiore. La mancata comparizione anche di uno solo dei coniugi, in ogni caso comporterà la mancata conferma dell'accordo, e per addivenire alla separazione/divorzio dovrà essere avviato un nuovo procedimento.
Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio (tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi).
La procedura prevede:
- in assenza di figli minori;
- in presenza di figli maggiorenni tutti capaci, autosufficienti e non portatori di handicap grave;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- in presenza di figli minori;
- di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
- di figli maggiorenni incapaci;
che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M., dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni dalla comunicazione alle parti del provvedimento da parte del P.M., al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
Il mancato inoltro dell'autorizzazione nei termini previsti, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2 mila a 5 mila Euro. L’accordo da inoltrare al Comune di Arluno potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale.
L'accordo comprensivo della documentazione prevista, potrà essere inviato contemporaneamente da entrambi gli avvocati, previa lettera di trasmissione sottoscritta da entrambi. Potrà inoltre essere inviato da uno solo degli avvocati per conto anche dell'altra parte, qualora tale forma di trasmissione fosse prevista nell'accordo stesso.
La trasmissione dell'accordo può essere fatta comunque anche da solo uno degli avvocati e in tal caso, se la trasmissione avverrà nei tempi previsti, non vi sarà applicazione di alcuna sanzione per entrambi gli avvocati. La trascrizione dell'accordo nei registri dello Stato Civile avverrà in forma riassunta. Al momento dell'inoltro della documentazione per la trascrizione, potrà esserne richiesta la trascrizione per intero anche da una sola delle parti, ma a tal fine dovrà essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile un file trascrivibile dell'accordo (formato word o simile). L'accordo verrà trascritto dall'Ufficio entro 30 giorni dal ricevimento.