Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni. Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge". Le norme che disciplinano il matrimonio sono considerate norme di ordine pubblico e quindi inderogabili.
Formazione atti di matrimonio
L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.
Matrimoni civili
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del Codice Civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni, anche parenti.
Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.
I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile.
Chi celebra il matrimonio civile
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado. La parentela è “il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti” (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219). La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l’uno dall’altro; è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l’uno dall’altro.
L’affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge.
L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio. L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):
- dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile;
- riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie;
- accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali;
- il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio).
Dove è possibile la celebrazione del matrimonio
La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:
- nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la richiesta di celebrazione del matrimonio per delega vedi allegato);
- in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
- all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.
L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.
Nel Comune di Arluno i matrimoni vengono celebrati nelle sale comunali a ciò appositamente destinate, presso la sede di Piazza De Gasperi 7, nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile.
L'atto di matrimonio
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto: in questo caso occorre concordare con l’Ufficiale dello Stato Civile un appuntamento per il giuramento dell’interprete. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Il regime patrimoniale
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.
Sono esclusi dalla comunione dei beni:
- i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
- i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
- i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
- i beni che servono all’esercizio della professione;
- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:
- morte di uno dei coniugi;
- separazione giudiziale dei beni;
- provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
- prima del matrimonio:
- all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
- al parroco (matrimonio concordatario);
- al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
- dopo il matrimonio:
- davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.