Pubblicazione di matrimonio
Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente. La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate. Questo perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possono impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Le condizioni previste dalla legge per contrarre matrimonio sono le seguenti:
-gli sposi devono aver compiuto 18 anni (art. 84 C.C.), salvo autorizzazione del Tribunale dei Minorenni (se comunque maggiori di 16 anni per gli uomini e 14 per le donne);
-non devono essere stati interdetti per infermità mentale (art. 85 C.C.);
-non devono essere presenti, a carico di uno dei due o entrambi, vincoli da precedente matrimonio valido agli effetti civili (art. 88 C.C.);
-non devono sussistere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo dispese previste dall'art. 87 C.C.;
-non deve esserci stata condanna per omicidio, anche solo tentato, da parte di uno dei nubendi nei confronti del precedente coniuge dell'altro.
Modalità e procedimento
La pubblicazione deve essere richiesta, anche da uno solo degli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui uno dei due nubendi ha la residenza, presentando, per ciascun nubendo, il modulo sotto indicato (Modulo di richiesta di pubblicazione di matrimonio) allegando la fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
La richiesta può essere presentata agli sportelli dei Servizi Demografici posti in Piazza De Gasperi 7 oppure inviata via e-mail all’indirizzo comune.arluno@pec.regione.lombardia.it.
Quindi l'Ufficiale dello Stato Civile provvede d'ufficio a richiedere la documentazione necessaria a dimostrare l'inesistenza di impedimenti a contrarre matrimonio tra gli sposi, dopodiché contatta i nubendi per fissare l'appuntamento per eseguire la pubblicazione. I futuri sposi, senza testimoni, si dovranno recare presso l'Ufficio al fine di sottoscrivere il verbale di pubblicazione predisposto e letto in loro presenza.
L'atto di pubblicazione viene quindi esposto all'Albo pretorio informatico per i tempi previsti dalla legge (almeno 8 giorni) nel Comune che ha effettuato la pubblicazione. Se i nubendi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione viene affisso anche nell'altro Comune su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
Documenti in casi particolari
1.per gli stranieri nulla osta al matrimonio rilasciato dalla competente autorità diplomatica straniera presente sul territorio italiano debitamente legalizzato nei casi previsti
2.per i minorenni che abbiano compiuto comunque i 16 anni, Decreto di autorizzazione del Tribunale dei minori di Milano.
3.- In caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione del Ministro di culto celebrante.
Altri documenti necessari alle pubblicazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni, vengono richiesti direttamente a tali enti da parte dell'Ufficiale di Stato Civile.
Regime Patrimoniale
Al momento della celebrazione del matrimonio i futuri coniugi devono scegliere il regime patrimoniale per la definizione della titolarità dei beni che saranno acquisiti durante la vita coniugale:
-Comunione dei beni: comporta che i beni acquistati dai coniugi insieme o individualmente entrino a far parte di un unico patrimonio comune ai due coniugi i quali indipendentemente dall'apporto reale di ognuno ne sono proprietari al 50%. Sono esclusi dalla comunione i beni acquistati precedentemente al matrimonio e i beni personali elencati nell'art. 179 del Codice Civile.
-Separazione dei beni: comporta che ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio e ne mantiene il godimento e l'amministrazione esclusiva
-Il regime patrimoniale secondo la legge dello stato di appartenenza (se stranieri) o del luogo estero di residenza, come disposto dall’art. 30 della legge n.218 del 1995
I coniugi possono scegliere in ogni momento di cambiare il regime patrimoniale instaurato con la celebrazione del matrimonio e per farlo devono rivolgersi ad un notaio che provvederà tramite un atto pubblico. Lo stesso notaio deve curare la comunicazione all’ufficio dello stato civile del nuovo regime scelto,per l’annotazione sull’atto originale di matrimonio
Tempi
L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 3 giorni per eventuali opposizioni. Scaduti i termini sopra descritti, previsti dalla legge i nubendi hanno 180 giorni di tempo per contrarre il matrimonio. Se trascorsi 180 giorni il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione scade senza produrre effetti; per contrarre il matrimonio occorre procedere a una nuova pubblicazione.
Costi
Una marca da bollo da 16,00 € da apporre sull'atto di pubblicazione (due marche da bollo se residenti in Comuni diversi).
A chi rivolgersi per avere informazioni
Ufficio Stato Civile
Orari di apertura al pubblico
Lunedì08.45 - 12.15
Martedì 08.45 - 12.15
Mercoledì08.45 - 12.15
Giovedì16.00 - 17.45
Venerdì08.45 - 13.15
Sabato09.15 - 11.45
Contatti: tel. 02903992330 - e-mail comune.arluno@pec.regione.lombardia.it